L’iter della nuova legge regionale sui Tratturi

La nuova (legge regionale 4/2014 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti”), a cui è seguita la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2014, n. 1200 Art. 6 della L.R. n. 4/2013. “Indirizzi operativi per la formazione del Quadro di Assetto dei Tratturi”, definisce un iter piuttosto complesso (come definito dallo stesso assessore regionale al bilancio, Leonardo di Gioia) il cui fine ultimo è l’istituzione del Parco Regionale dei Trattuti di Puglia. In sintesi, le tappe principali sono il Quadro di Assetto, il Documento regionale di Valorizzazione, i Piani locali comunali o intercomunali di valorizzazione ed – infine – l’implementazione del Parco regionale e la sua governance.

Di seguito, un’analisi dei due testi in vigore, a cominciare dalla nuova legge.

Il Quadro di Assetto regionale ex art. 6 della LR4/2013 (QdA) riprende la distinzione operata dalla vecchia legge regionale (la 29/2003) tra:
a) tratturi che conservano l’originaria consistenza o recuperabili, da conservare e valorizzare;
b) aree tratturali idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico – la vecchia legge aggiungeva la frase: ” con particolare riguardo a quella di strada ordinaria”;
c) aree tratturali irrimediabilmente compromesse o edificate.

(Al termine di questa distinzione, la nuova legge chiosa al comma 2 dell’art. 6: “Le aree di cui alle lettere b) e c) della comma 1 sono quelle che hanno irreversibilmente perduto la loro originaria caratteristica di tratturo e, come tali, di beni di interesse archeologico”.)

Il QdA – si legge – “è approvato anche ai fini del piano quadro di cui al decreto del Ministero dei beni culturali e ambientali 22 dicembre 1983.”

Il QdA “recepisce ed eventualmente aggiorna” i piani comunali dei tratturi (art. 6 c. 4).

L’art. 7 definisce il procedimento di approvazione del QdA:
1) entro un anno dall’entrata in vigore della nuova legge, la Giunta regionale prende atto (cioè, tecnicamente: adotta – nelle more della approvazione) del QdA disponendone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP);
2) entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURP, “i Comuni territorialmente competenti e gli altri soggetti interessati” possono produrre osservazioni;
3) la Giunta regionale, pronunciandosi sulle osservazioni, adotta il QdA;
4) la Regione convoca una conferenza dei servizi  per acquisire i pareri delle Soprintende per i beni archeologici e per i beni architettonici e paesaggistici, ovvero i parere previsti dal Piano Paesaggistico Regionale (PPTR);
5) la Giunta regionale, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare regionale competente in materia, approva il QdA disponendone la ripubblicazione in via definitiva sul BURP.

(Lo stesso iter è descritto dall’art. 7.1 degli indirizzi operativi di cui alla DGR 1200/2014, ma in modo meno analitico e chiaro). La tempistica dell’adozione è chiara: cioè, un anno; mentre quella dell’approvazione resta indefinita.

Il QdA aggiorna le ricognizioni dello stesso PPTR.

Una volta divenuto efficace il QdA, si dovrà procedere alla valorizzazione. L’art. 11 istituisce la “Commissione regionale di valutazione”, composta da:
a) dirigente del Servizio demanio, come presidente;
b) dirigente ufficio tratturi;
c) dirigente del servizio agricoltura regionale;
d) un funzionario dell’ufficio tratturi come segretario;
e) un funzionario dell’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio;
f) un funzionario del Comune.

Dopo l’art. 12 che tratta il “reimpiegio dei proventi dell’alienazione”, con l’art. 13 “Valorizzazione del Parco dei tratturi di Puglia” la legge regionale ritorna sul tema dell’iter burocatrico. Il primo comma stabilisce un’indentificazione tra valorizzazione e pianificazione:

“Le funzioni amministrative connesse alla valorizzazione del demanio armentizio sono esercitate sulla base della pianificazione”.

Dunque, il problema della valorizzazione viene risolto con quello della pianificazione, i cui soggetti attuatori sono, come si è visto, la Regione ed i Comuni: “Il Documento Regionale di Valorizzazione e il Piano locale di Valorizzazione sono gli strumenti attraverso i quali sono perseguite le finalità del Parco” e hanno lo scopo di: a) salvaguardare e promuovere la fruizione; b) assicurare la promozione delle attività economiche e turistiche compatibili; c) migliorare la qualità della vita delle comunità locali.

Il Documento Regionale di Valorizzazione (DRV) è propedeutico rispetto ai i Piani Locali di Valorizzazione (PLV), definendone obiettivi, indirizzi, prescrizioni e modalità operative di predisposizione (art. 14).

Il DRV, durante la sua formazione e approvazione, assicura i principi di co-pianificazione e di pubblicità e partecipazione di tutti i cittadini anche tramite il ricorso a internet.

L’iter del DRV dovrà avere inizio entro un anno dall’approvazione (che, abbiamo visto, essere diversa dalla semplice adozione) del QdA. Seguiranno nuove conferenze dei servizi, al termine della quali il DRV viene adottato dalla Giunta regionale e pubblicato sul sito istituzionale della Regione e dei Comuni interessati, nonché, sotto forma di avviso, sul BURP in modo da permettere ai soggetti interessati di esprimere “osservazioni e proposte aggiuntive” entro 60 gg; la Giunta regionale approva, dopo aver richiesto il parere della Commissione consiliare competente, che deve esprimersi entro 30 gg su di esse – diversamente la legge prevede il silenzio-assenso.

Il PLV (denominato ‘Piano di Valorizzazione’) contiene, oltre all’individuazione puntuale delle aree e dei manufatti della transumanza, anche: gli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione e i modi e le forme di utilizzazione e gestione a scopi sociali; i modi e le forme di utilizzazione a scopi sociali; l’indicazione delle attività compatibili con le finalità di conservazione e valorizzazione del Parco e delle modalità di promozione delle stesse; gli interventi di carattere educativo; la quantificazione delle risorse necessarie. I PLV sono attuati sulla base di programmi annuali o pluriannuali e con le risorse introitate localmente dall’alienazione e da eventuali risorse aggiuntive di Regione e Comuni.

Il PLV va predisposto entro sei mesi dall’approvazione del DRV, e successivamente alle conferenze dei servizi e successivamente adottato dalle Giunte comunali, che ne garantiscono la più ampia pubblicità in attesa dei 60 gg. per le osservazioni dei soggetti interessati: il Consiglio comunale si pronuncia sulle osservazioni e approva il PLV. Per i Comuni inadempienti, è previsto il commisariamento.

Oltre alla LR4/2013, l’iter amministrativo viene regolamentato anche dalla DGR 1200/2014, che intende rappresentare “l’intero ciclo di valorizzazione di tale patrimonio pubblico previsto dalla legislazione regionale in materia”, ribadendo che esso si divide in tre step fondamentali: Quadro di Assetto, Documento Regionale e Piani Locali, istituzione del Parco.

Il Comitato scientifico, – si legge nella DGR – è “costituito con successivo provvedimento di Giunta” (cioè la successiva DGR 2297/2014 pubblicata sul BURP n. 169 del 10/12/2014). Esso “è presieduto da un dirigente regionale in possesso di adeguate competenze tecnico-specialistiche in materia e composto da esperti da ricercare negli Enti pubblici/Università”, che vi partecipano a titolo gratuito:

– prof.ssa Loredana Ficarelli (membro effettivo) e, come sostituto, prof. Franco Defilippis, in rappresentanza del Politecnico di Bari;
– prof. Giovanni Cipriani (ordinario di Lingua e Letteratura Latina del Dipartimento di Studi Umanistici, nonché Prorettore e delegato rettorale alle Politiche culturali, membro effettivo) e, come sostituto, la prof.ssa Milena Sinigaglia (ordinario di Microbiologia Agraria del Dipartimento di Scienze Agrarie, nonché Prorettore vicario e delegato rettorale all’Organizzazione e risorse umane), in rappresentanza dell’Università degli Studi di Foggia;
– arch. Stefano Biscotti, Dirigente del Settore Assetto del Territorio, in rappresentanza dell’Amministrazione provinciale di Foggia;
– dott.ssa Maria Carolina Nardella (Soprintendente per i Beni Archivistivi, membro effettivo) e, come sostituto, il dott. Viviano Iazzetti (direttore dell’Archivio di Stato di Foggia) in rappresentanza della Soprintendenza per i Beni Archivistici;
– l’arch. Mara Carcavallo (membro effettivo) e, come sostituto, la dott.ssa Ida Fini, entrambe funzionarie, in rappresentanza della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;
– dott. Luigi La Rocca (Soprintendente per i Beni Archeologici, membro effettivo) e, come sostituto, il dott. Italo Muntoni (funzionario archeologo), in rappresentanza della Soprintendenza per i Beni Archeologici.

In fase di redazione del QdA si prevedono tutta una serie di azioni di animazione territoriale e consultazione (ad es.: la realizzazione di una pagina web con forum).

Attualmente, a fine 2014, la bozza del QdA risulterebbe già in stato avanzato, essendo state ultimate tutte le conferenze dei servizi coi novanta comuni pugliesi attraversati dai Tratturi Regi.